“La sentenza della Corte di Giustizia europea ha una grandissima portata in quanto ha sancito il principio per il quale operatori come Stanleybet e Bet1128 – sono stati impossibilitati a partecipare alla gara del bando Monti del 2012 a causa dell’articolo 25 dello schema di convenzione.
Le motivazioni della sentenza verranno estese, con ordinanze, anche ai numerosi procedimenti pendenti di Bet1128”. E’ quanto ha dichiarato ad Agimeg Vincenzo Maria Scarano, legale di Bet1128, che ha commentato la sentenza con cui la CGE ha di fatto bocciato il sistema italiano delle scommesse. La Corte europea è intervenuta oggi sulla cessione gratuita della rete, norma che era stata inserita nell’ultima gara, la cosiddetta “Monti” del 2012 e che obbligava i concessionari a trasferire ai Monopoli, senza alcun corrispettivo, tutti i beni, materiali ed immateriali, che servivano alla raccolta. “La CGE ha riconosciuto – secondo l’avvocato Scarano – la limitazione alla libertà di impresa del bando Monti per quanto riguarda la rete scommesse, in quanto la cessione di beni materiali e immateriali senza un ritorno economico può rendere meno appetibile l’attività degli operatori, che in quanto impresa si basa sul profitto. La CGE ha inoltre riconosciuto la restrizione degli articoli 49 e 56 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), riguardanti la libertà d’impresa e quella di stabilimento. La Corte di giustizia, di fatto – conclude l’avvocato Scarano – non ha messo in discussione il bando del 2012 in toto, ma solo nella misura in cui alcuni operatori sono stati impossibilitati a partecipare”.